Malasanità: quando il medico e l’ospedale devono risarcire il paziente.

Chi paga i danni causati da un errore medico? La responsabilità del medico, dell’ospedale e dell’assicurazione

Quando un paziente subisce un danno a seguito di un errore medico, una delle prime domande che si pone è: chi deve risarcire il danno? Il medico che ha commesso l’errore, l’ospedale presso il quale è stata eseguita la prestazione sanitaria oppure la compagnia assicurativa?

La risposta non è sempre la stessa, in quanto dipende dalle circostanze in cui è stata erogata la prestazione sanitaria, dal rapporto esistente tra il paziente, il medico e la struttura e dal tipo di responsabilità che può essere accertata.

La materia è disciplinata principalmente dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, cd. “ Legge Gelli-Bianco “, la quale ha definito un quadro specifico in materia di responsabilità professionale sanitaria.

Ma quale sono i soggetti che possono essere chiamati a risarcire il danno?

1. La responsabilità dell’ospedale o della struttura sanitaria

Quando un errore medico si verifica durante una prestazione eseguita presso un ospedale, una clinica o un’altra struttura sanitaria, il soggetto che può essere chiamato a rispondere del danno è, in primo luogo, la struttura sanitaria.

L’art. 7 Legge Gelli Bianco stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

Si tratta di una previsione particolarmente importante per la tutela del paziente, in quanto la responsabilità della struttura, infatti, non viene meno per il solo fatto che l’errore sia stato materialmente commesso da un medico che vi opera, con la espressa precisazione che sempre la struttura risponderà anche quando il professionista non è un suo dipendente, ma opera al suo interno nell’ambito dell’organizzazione sanitaria ovvero sia staato scelto direttamente dal paziente.

Naturalmente, non ogni esito negativo di una prestazione sanitaria comporta automaticamente la responsabilità dell’ospedale. È necessario accertare la condotta rilevante, il danno e il collegamento causale tra la condotta e il pregiudizio subito dal paziente.

2. Il medico risponde personalmente dell’errore?

Si, anche il medico che ha commesso un errore può essere chiamato a rispondere personalmente dei danni causati al paziente. La citata Legge Gelli Bianco, tuttavia, ha introdotto una distinzione importante tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella del singolo professionista.

In particolare, l’art. 7, comma 3 prevede che “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente[…]”.

Questo significa che, quando il medico opera nell’ambito della struttura sanitaria senza aver assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente, la sua responsabilità segue generalmente le regole della responsabilità extracontrattuale.

Diversamente, quando il paziente si rivolge direttamente al medico, ad esempio per una prestazione libero-professionale svolta in regime privatistico, il professionista può rispondere a titolo contrattuale.

La distinzione assume rilevanza ai fini della presentazione della domanda risarcitoria.

3. Chi paga concretamente il risarcimento: l’assicurazione dell’ospedale

Una volta accertata la responsabilità sanitaria, occorre comprendere chi provvede materialmente al pagamento del risarcimento.

L’art. 10 della L. Gelli-Bianco prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, debbano essere dotate di una copertura assicurativa oppure adottare misure analoghe per la gestione del rischio e della responsabilità civile.

Di conseguenza, quando viene accertata la responsabilità della struttura sanitaria, il risarcimento può essere sostenuto dalla compagnia assicurativa che garantisce la struttura, nei limiti e alle condizioni della copertura.

E’ bene chiarire che la compagnia assicurativa non è il soggetto responsabile dell’errore medico: il suo intervento dipende dal rapporto assicurativo e dalle condizioni di operatività della copertura.

La presenza di una polizza, tuttavia, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela risarcitoria del paziente.

4. Il medico deve pagare personalmente i danni causati al paziente?

Una delle preoccupazioni più frequenti riguarda la possibilità che il medico debba risarcire personalmente il paziente.

La Legge Gelli-Bianco, nel disciplinare i rapporti interni tra la struttura sanitaria e il professionista che ha materialmente commesso l’errore, prevede per la prima la possibilità di attivare l’azione di rivalsa nei confronti del medico, soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Questo significa che, quando la struttura sanitaria (o la compagnia assicurativa per questa) risarcisce il paziente per un danno riconducibile alla condotta di un professionista, non può automaticamente rivalersi su quest’ultimo per recuperare quanto pagato.

È necessario che ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il principio è particolarmente importante perché evita che il professionista sanitario sia automaticamente chiamato a sostenere personalmente ogni conseguenza economica di un errore commesso nell’esercizio della propria attività.

5. Cosa succede se l’errore è stato commesso da un medico privato?

La situazione può essere diversa quando il paziente si rivolge direttamente a un medico libero professionista, al di fuori di un rapporto di assistenza riconducibile a una struttura sanitaria.

In questo caso, il medico che ha assunto direttamente un’obbligazione contrattuale nei confronti del paziente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dall’inadempimento della prestazione professionale.

Anche in questa ipotesi occorre considerare la disciplina assicurativa, essendo anche per i professionisti esercenti attività sanitaria previsto l’obbligo di copertura assicurativa.

La concreta individuazione del soggetto tenuto al risarcimento richiede quindi di esaminare le modalità con cui è stata erogata la prestazione e i rapporti giuridici intercorsi.

6. Come capire a chi chiedere il risarcimento per un errore medico?

Individuare il soggetto responsabile è uno dei passaggi più importanti per tutelare i propri diritti.

Non sempre, infatti, l’errore è riconducibile esclusivamente al medico che ha eseguito la prestazione.

In alcuni casi il danno può derivare da carenze organizzative della struttura, da omissioni nell’assistenza, da una gestione inadeguata del percorso diagnostico o terapeutico oppure dalla concomitanza di più condotte.

Per comprendere se sussistano i presupposti per ottenere un risarcimento è necessario procedere a un’attenta valutazione della documentazione sanitaria.

In particolare, possono risultare fondamentali:

  • la cartella clinica completa;

  • i referti degli esami diagnostici;

  • i verbali operatori;

  • la documentazione relativa alle terapie somministrate;

  • le lettere di dimissione;

  • gli eventuali accertamenti successivi che documentano le conseguenze del danno.

La documentazione dovrà essere esaminata sotto il profilo medico-legale, al fine di verificare se la condotta sanitaria sia stata corretta e se esista un rapporto causale tra eventuali errori e danni lamentati.

7. È possibile chiedere il risarcimento sia all’ospedale sia al medico?

Si, ma la possibilità di agire nei confronti di entrambi deve tuttavia essere valutata caso per caso, tenendo conto delle modalità di erogazione della prestazione e dei presupposti della responsabilità di ciascun soggetto.

L’individuazione dei soggetti nei cui confronti formulare la richiesta risarcitoria richiede un’analisi giuridica e medico-legale della vicenda. Tuttavia è bene chiarire che non si può naturalmente ottenere un doppio risarcimento per il medesimo danno.

Conclusioni.

In sintesi, i soggetti che possono essere chiamati a risarcire un danno derivante da responsabilità sanitaria sono la struttura sanitaria pubblica o privata, il medico, nonché la compagnia assicurativa.

Stabilire chi debba risarcire il danno non è sempre immediato. Occorre ricostruire la vicenda sanitaria, individuare le condotte rilevanti e verificare il rapporto causale tra l’eventuale errore e il danno subito.

Una valutazione legale e medico-legale può consentire di individuare i soggetti responsabili e di comprendere quali strumenti di tutela siano concretamente percorribili.

Ogni vicenda di responsabilità sanitaria presenta caratteristiche proprie e richiede una valutazione individuale della documentazione clinica e delle circostanze del caso concreto.


Riferimenti normativi

  • Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco).

  • Articoli 1218, 1228 e 2043 del Codice civile.

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